PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

      1. La Repubblica, nel rispetto del pluralismo e delle diverse tendenze in atto, riconosce l'elevato valore culturale e sociale dell'architettura, elemento fondamentale della storia della Nazione, forma di espressione artistica essenziale nella vita quotidiana dei cittadini, patrimonio per le nuove generazioni.
      2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e conformemente agli orientamenti e agli indirizzi dell'Unione europea in materia di sviluppo sostenibile e di qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, detta princìpi fondamentali e norme per la salvaguardia e la valorizzazione dell'architettura tradizionale nella prospettiva di conservazione del patrimonio architettonico italiano e della promozione di un nuovo rinascimento urbano.

Art. 2.
(Definizione).

      1. Per «architettura tradizionale» si intende l'architettura che, a decorrere dal XX secolo, persegue lo scopo di migliorare il quadro di vita e il rapporto dei cittadini con il loro ambiente, urbano e rurale, e che presenta i seguenti caratteri comuni a gran parte delle città europee:

          a) l'alto valore della continuità storica, intesa come rispetto del contesto urbano in cui si inserisce l'opera nonché della cultura e delle tradizioni locali;

          b) la combinazione del nuovo e dell'antico, come sintesi efficace tra conoscenza storica e progresso scientifico e tecnologico;

 

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          c) la qualità degli spazi edificati, costituiti da paesaggi urbani, architettura, alloggi, servizi e zone commerciali, condizione essenziale per un nuovo rinascimento urbano;

          d) la convivenza di vari strati sociali, intesa come lotta all'esclusione e alla ghettizzazione di alcune parti della città;

          e) la ricchezza della diversità urbana, nelle sue forme di diversità istituzionale, culturale, della forma urbana, del tipo di abitazione, di attrezzature e di servizi, quale risorsa contro la banalizzazione e per la valorizzazione dei diversi modi di vivere la città;

          f) il rispetto dell'identità dei luoghi, costituita da edifici che assumono la forma delle linee morfologiche del territorio, dall'uso dei materiali locali, con conseguente differenziazione dei caratteri architettonici, degli elementi stilistici e scultorei, delle tecniche costruttive;

          g) la gerarchia delle funzioni, che si concretizza nel riservare importanti localizzazioni ai palazzi rappresentativi, monumentali, pubblici e caratteristici con i quali gli edifici rispettano il loro contesto di appartenenza;

          h) la riconfigurazione delle periferie in condizioni di degrado all'interno di una coerente regione urbana, nella quale i quartieri possono essere riorganizzati come città o villaggi con i loro propri confini urbani;

          i) il concetto delle città come insieme di quartieri tradizionali, compatti, multifunzionali e organizzati;

          l) la necessità dell'esistenza di una relazione tra arte del costruire e fare comunità.

      2. L'architettura tradizionale, definita ai sensi del comma 1, contribuisce efficacemente alla coesione sociale, alla creazione di posti di lavoro, alla promozione del turismo culturale nonché allo sviluppo economico regionale e locale.

 

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Art. 3.
(Promozione dell'architettura tradizionale).

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», svolge, ai sensi e con le modalità di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, nonché in conformità ai princìpi stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, funzioni e compiti di promozione e diffusione dell'architettura tradizionale italiana e di sensibilizzazione nei suoi confronti. Il Ministero provvede, in particolare, a:

          a) promuovere la qualità del progetto e dell'opera architettonici, con precipuo riferimento agli interventi di nuovo rinascimento urbano tesi alla salvaguardia delle città storiche e alla riqualificazione delle periferie degradate;

          b) ideare e progettare opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali nel rispetto dei princìpi enunciati nell'articolo 2;

          c) tutelare e valorizzare le opere dell'architettura tradizionale nel rispetto dei princìpi enunciati nell'articolo 2;

          d) promuovere e sostenere l'organizzazione di eventi, manifestazioni, esposizioni, mostre, convegni e seminari nel campo dell'architettura tradizionale;

          e) organizzare annualmente il Premio per la giovane architettura italiana, di cui all'articolo 12, al fine di individuare e di valorizzare il talento artistico nel settore dell'architettura tradizionale;

          f) vigilare sulla qualità architettonica e sul relativo servizio nell'ambito degli atti e dei programmi che lo stesso Ministero adotta;

          g) tutelare, gestire e valorizzare gli archivi di urbanistica e di architettura del XX secolo, anche mediante la costituzione di appositi centri di documentazione;

 

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          h) promuovere ed elaborare progetti nell'ambito dei programmi culturali dell'Unione europea.

      2. Nelle attività di promozione dell'architettura tradizionale, attuate ai sensi del comma 1, il Ministero collabora con enti, università, istituzioni culturali e altri organismi nazionali e internazionali.

Art. 4.
(Piano per l'architettura tradizionale).

      1. Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge, il Ministero predispone annualmente un Piano per l'architettura tradizionale, di seguito denominato «Piano».
      2. Il Piano, redatto in conformità ai princìpi enunciati nell'articolo 2, determina:

          a) gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità degli interventi nel campo dell'architettura tradizionale;

          b) le linee programmatiche per la realizzazione delle iniziative di promozione e diffusione della cultura urbanistica e architettonica;

          c) i criteri generali per la localizzazione e la selezione degli interventi relativi alla salvaguardia, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio architettonico tradizionale;

          d) le indicazioni per la redazione dei progetti e dei programmi di intervento e i parametri per la valutazione della loro validità ed efficacia.

      3. Il Piano è adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
      4. La gestione del Piano è assicurata dalla Direzione generale per l'architettura

 

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e l'arte contemporanee del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero, che si avvale della consulenza tecnico-scientifica della commissione di cui all'articolo 8.

Art. 5.
(Promozione della qualità del progetto).

      1. Al fine di promuovere la qualità del progetto e dell'opera architettonici, il Ministero favorisce il ricorso ai concorsi di idee o di progettazione, con riferimento agli interventi di nuovo rinascimento urbano e di riqualificazione paesaggistico-ambientale nonché alle nuove edificazioni.
      2. Gli interventi di cui al comma 1, da realizzare in attuazione dei princìpi enunciati nell'articolo 2, possono riguardare i contesti cittadini di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale e le aree periferiche particolarmente degradate.
      3. Il Ministero favorisce la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche mediante la previsione nei relativi bandi di rimborsi spese per i concorrenti che, pur non risultando vincitori, hanno ottenuto una menzione.
      4. È istituito presso il Ministero un fondo per il finanziamento delle spese per l'espletamento dei concorsi di idee o di progettazione e per l'attività di progettazione delle opere che ricadono in contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale o in aree urbane periferiche.
      5. Possono usufruire dei finanziamenti previsti dal comma 4, non cumulabili con analoghi benefìci, i soggetti pubblici che, non essendovi tenuti, ricorrono a concorsi di idee o di progettazione per la realizzazione delle opere di cui al comma 1. Il rispetto dei princìpi enunciati nell'articolo 2 è condizione per accedere ai finanziamenti.
      6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle

 

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finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri di assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 4, anche al fine di garantirne una ripartizione uniforme e proporzionata sul territorio nazionale.

Art. 6.
(Funzioni di ideazione e progettazione di opere architettoniche del Ministero).

      1. Per l'ideazione e la progettazione delle opere di propria competenza di rilevante interesse architettonico, destinate ad attività culturali, il Ministero ricorre a concorsi di idee o di progettazione.
      2. Il Ministero provvede all'ideazione e, di intesa con le amministrazioni competenti, alla progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali.
      3. Il Ministero può provvedere, su richiesta delle amministrazioni competenti, all'ideazione o alla progettazione delle opere di rilevante interesse architettonico che incidono in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale.
      4. All'espletamento delle attività indicate ai commi 2 e 3 il Ministero provvede applicando i princìpi enunciati nell'articolo 2 e nel comma 1 del presente articolo.

Art. 7.
(Tutela e valorizzazione dell'architettura tradizionale).

      1. Al fine di salvaguardare e di valorizzare le opere dell'architettura tradizionale, il Ministero svolge i seguenti compiti:

          a) conferisce, di propria iniziativa, riconoscimenti a progetti e a opere di particolare qualità architettonica;

 

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          b) dichiara, su richiesta dell'autore, l'importante carattere artistico delle opere dell'architettura tradizionale;

          c) concede agevolazioni per i lavori di manutenzione, restauro o consolidamento nonché per gli edifici di nuova realizzazione.

Art. 8.
(Riconoscimento delle opere di particolare qualità architettonica).

      1. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di composizione e di funzionamento di una commissione, composta da studiosi, italiani e stranieri, di comprovata esperienza nelle discipline urbanistiche, architettoniche e paesaggistico-ambientali.
      2. La commissione di cui al comma 1 ha il compito di conferire riconoscimenti, di carattere non economico, a enti pubblici e a soggetti privati che hanno commissionato, ideato o realizzato progetti e opere di rilevante interesse architettonico od opere dichiarate di particolare valore artistico o, comunque, ad iniziative di rilevante qualità architettonica.
      3. Con il regolamento di cui al comma 1 sono determinati i criteri di selezione e di valutazione dei progetti e delle opere, che devono comunque ispirarsi ai princìpi enunciati nell'articolo 2.
      4. Nella fase di selezione dei progetti sono sentiti i rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati.
      5. I riconoscimenti di cui al comma 2 possono essere attribuiti per differenti categorie di intervento e assegnati ai progetti architettonici di qualità, relativi a nuove modificazioni o a interventi di nuovo rinascimento urbano e di riqualificazione paesaggistico-ambientale.

Art. 9.
(Dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura tradizionale).

      1. Il Ministero, d'ufficio o su proposta della regione, della provincia o del comune

 

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interessato, provvede a dichiarare l'importante carattere artistico delle opere di architettura tradizionale, anche agli effetti previsti dall'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
      2. La dichiarazione di importante carattere artistico è comunicata all'autore, al proprietario, al possessore o al detentore dell'opera nonché al comune nel cui territorio l'opera è ubicata.
      3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le variazioni dell'opera dichiarata ai sensi del comma 1 del presente articolo sono comunicate alle amministrazioni interessate affinché verifichino se permanga l'importante carattere artistico nonostante le modificazioni progettate o realizzate. Qualora la verifica si concluda con esito negativo e le modificazioni vengano comunque realizzate, la dichiarazione è revocata.

Art. 10.
(Contributi economici alle opere di architettura tradizionale).

      1. Il contributo in conto interessi previsto dall'articolo 37 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è concesso anche per i lavori di restauro delle opere di architettura tradizionale che sono state dichiarate di importante carattere artistico ai sensi dell'articolo 9 della presente legge e realizzate da almeno dieci anni, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili.
      2. La revoca della dichiarazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, comporta la restituzione del contributo di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11.
(Promozione della formazione e della ricerca nel campo dell'urbanistica e dell'architettura tradizionali).

      1. Il Ministero, mediante intese con il Ministero della pubblica istruzione, con le

 

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regioni e con gli enti locali, favorisce l'istituzione e lo sviluppo di insegnamenti scolastici volti alla conoscenza della cultura urbanistica e architettonica tradizionali, con particolare riguardo alla tutela del paesaggio.
      2. Le regioni e gli enti locali, in conformità agli indirizzi e ai princìpi enunciati nell'articolo 2, provvedono a istituire corsi di formazione professionale nel campo dell'urbanistica e dell'architettura tradizionali, anche tramite la costituzione di appositi «cantieri-scuola».

Art. 12.
(Premio per la giovane architettura italiana).

      1. Il Ministero organizza annualmente il Premio per la giovane architettura italiana, di seguito denominato «Premio», destinato agli autori nuovi ed emergenti di un'opera architettonica, che hanno realizzato un intervento di nuovo rinascimento urbano o di riqualificazione paesaggistico- ambientale conforme ai princìpi enunciati nell'articolo 2.
      2. Il Premio ha lo scopo di individuare e di valorizzare il talento artistico e professionale nel settore dell'architettura tradizionale, nonché progetti aventi un valore esemplare o anche di manifesto.
      3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabilite le modalità di funzionamento di una commissione indipendente di esperti, rappresentanti delle principiali tendenze esistenti nel panorama dell'architettura contemporanea, incaricata di selezionare e di valutare i progetti presentati ai fini del conferimento del Premio.
      4. Il Ministero provvede a dare al Premio e agli altri eventuali riconoscimenti comunque collegati allo svolgimento del Premio stesso la massima visibilità o il massimo effetto possibili su scala nazionale. A tale fine, ai progetti vincitori e a tutti i progetti menzionati sono assicurate idonee forme di pubblicità attraverso apposite pubblicazioni, la stampa quotidiana

 

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e periodica, i mezzi di comunicazione radio-televisivi nonché prevedendo l'allestimento di esposizioni itineranti.

Art. 13.
(Centro nazionale di documentazione per l'urbanistica e l'architettura tradizionali).

      1. È istituito presso il Ministero il Centro nazionale di documentazione per l'urbanistica e l'architettura tradizionali, con i seguenti compiti:

          a) raccogliere e conservare i materiali documentali relativi all'urbanistica e all'architettura tradizionali, nonché gli archivi degli urbanisti e degli architetti e gli archivi degli enti e delle imprese che hanno operato nel settore;

          b) promuovere, anche in collaborazione con università, regioni ed enti locali, ai fini indicati nella lettera a), la costituzione di centri territoriali di documentazione per l'urbanistica e l'architettura tradizionali;

          c) costituire e sviluppare il sistema informativo nazionale sugli archivi dell'urbanistica e dell'architettura tradizionali, anche tramite la creazione di apposite banche dati e l'accesso a reti di informazione bibliografica e documentale nazionali e internazionali;

          d) promuovere la conoscenza del patrimonio urbanistico e architettonico mediante apposite iniziative culturali.

      2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Centro nazionale di documentazione per l'urbanistica e l'architettura tradizionali collabora con gli altri centri di documentazione e con gli istituti pubblici e privati che perseguono finalità analoghe.

Art. 14.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro per il triennio 2007-2009, si provvede

 

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mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.